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Sociale a Roma

21 febbraio 2021
art. 32 Cost: diritto alla salute
Un’analisi giuridico-sociale sul discusso art.32 Cost.

Non se ne esce. Da cosa? Dal dibattito che investe i giuristi italiani. Il motivo scatenante  è, a ormai un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria nazionale, l’articolo 32 della Costituzione: il diritto alla salute.

Subito il testo, prima di ogni considerazione: “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Il cuore del dibattito, che offre importanti spunti di riflessione, fondamentali e all’origine di ogni seria discussione, critica e quindi analitica, esente da giudizi di parte, è nelle ultime due righe. L’inizio è chiaro: l’ambito di tutela costituzionale in ambito sanitario comprende senza dubbio il cittadino come individuo e membro della collettività. Non solo: cure gratuite agli indigenti. La garanzia costituzionale su questo è limpida, indiscutibile.

Poi, le ultime due righe. In antitesi l’una con l’altra o convergenti? Su questo il diritto si divide. Penultima riga: nessun cittadino può ricevere un trattamento sanitario contro la sua volontà, se non per vincolo di legge. Anche qui, secondo noi, le misure prese a tutela dell’emergenza sanitaria nazionale non travalicano la garanzia costituzionale, perché se è vero da un lato che il coattivo trattamento sanitario è evidente e si traduce nell’obbligatorietà ad esempio nell’uso coercitivo della mascherina medica per tutti o nel divieto di spostamento da una Regione all’altra in base alla “colorazione” della stessa, dall’altro lato è altrettanto vero che rientra e risponde alla “disposizione di legge” prevista dall’articolo in questione. Perché, ovviamente, le disposizioni di legge nel caso in questione sono giustificate dall’emergenza sanitaria nazionale. Per cui, nulla che vada oltre la Costituzione.

Ultima riga, fondamentale: in nessun caso tali disposizioni devono violare i limiti della persona umana. Le ultime quattro parole cambiano tutto, o forse no. Ed è qui che prende vita il dibattito giuridico-sociale. Cosa intendevano i padri costituenti per “limiti imposti dal rispetto della persona umana” ? Come possiamo definire e quantificare i confini entro i quali si esprime e manifesta tutta la sfera prettamente umana di ognuno di noi? Chi stabilisce che i confini umani e intimi di una ragazza che vive sola in una Regione “arancione” del Paese non siano stati violati nel non permetterle di andare in un’altra Regione dai suoi genitori? Magari chissà, per assisterli in condizioni precarie di salute o semplicemente perché i suoi “limiti di persona umana” includono il voler stare con loro nei tempi e modi previsti dal suo essere umano in quanto tale e garantiti dalla Costituzione nel suo essere cittadina italiana? La nostra risposta, in questo caso, è che c’è una violazione costituzionale evidente.

Come abbiamo visto, il dibattito sull’articolo 32 può avere vari risvolti se visto da diverse angolature. Noi crediamo che ogni tentativo di discussione, inteso come confronto serio e critico, vada incentivato invece di essere insabbiato. Semplicemente perché produce idee e ragionamenti diversi e quindi arricchimento personale e collettivo.

E poi, dovrebbe essere il sale della democrazia, che ha nella partecipazione di idee diverse il suo fondamento primo.

La speranza è che, prima o poi, si torni a discutere anche di altro.

Perché tutti noi, chi più chi meno, non ne possiamo davvero più.

 


articolo inserito da: Raniero Mercuri
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